Shuangbaotai - statuto
Shuāngbāotāi
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Statuto dell'associazione Shuangbaotai

Verbale e Statuto dell'associazione Shuangbaotai adeguato alla nuova normativa del terzo settore, in PDF.

Primo statuto dell'associazione Shuangbaotai

Definizioni e finalità
Art.1

L'Associazione "Shuangbaotai" costituita in Firenze è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. La presente Associazione è una associazione di promozione sociale ai sensi della Legge n.383 del 07/12/2000 e non persegue alcuna finalità di lucro.

Art.2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale nonché servizi. In particolare, lo scopo principale dell'Associazione è quello di diffondere la cultura e la pratica del taijiquan, della medicina tradizionale cinese e delle arti marziali cinesi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I soci
Art.3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica, religiosa e professionale. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto, il rispetto della civile convivenza ed il godimento di tutti i diritti civili. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente e su tale ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera. I Soci hanno diritto a:
a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
c) A discutere ed approvare i rendiconti;
d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art.7

Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.8

La qualifica di Socio si perde per:
a) Decesso;
b) Mancato pagamento della quota sociale;
c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
d) Espulsione o radiazione.

Art.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
a) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
f) L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.

Patrimonio sociale e rendicontazione
Art.11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
b) Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
c) Fondo di riserva.

Art.12

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

Art.13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo sono deliberate dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art.14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Gli organi sociali
Art.15

Sono organi dell'Associazione:
a) Assemblea generale dei Soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'assemblea
Art.16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le Assemblee si suddividono in ordinarie e straordinarie. Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 (quindici) giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

Art.17

L'Assemblea generale dei Soci può esser convocata in via Straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 19 e 31, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.18

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'Ordine del Giorno, salvo eccezioni di cui all'Art.19. La seconda convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art.19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci con diritto di voto, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 31.

Art.20

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti aventi diritto al voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni e gli atti verbalizzati, redatti e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, restano a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art.21

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile.
L'Assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 6:
1. Approva le linee generali del programma di attività;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
4. Elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
5. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
6. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Il consiglio direttivo
Art.22

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di 5 (cinque) membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Art.23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art.24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. Il Segretario Amministrativo: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente, ha la custodia dell'Archivio Sociale.
Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei Soci fino ad un terzo dei suoi componenti.

Art.25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:
1. Eseguire le delibere dell'Assemblea;
2. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
5. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
6. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
7. Deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
8. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
9. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
10. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
11. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
12. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Art.26

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art.27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Il collegio dei sindaci revisori
Art.28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno (prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art.29

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art.30

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

Scioglimento dell'associazione
Art.31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n° 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Disposizioni finali
Art.32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

Firenze, 19/09/02.

I Soci:

Roberta Lazzeri   Vera Lazzeri   Lapo Luchini   Marta Dituri   Gemma Ortolani